Una svolta importante per il futuro della Serie C, che pone forti restrizioni sul fronte del calciomercato. Come si legge nel comunicato diramato dalla Lega Pro, le società a partire dalla stagione 2019/2020 potranno utilizzare un numero limitato (6) di calciatori provenienti da società di Serie A e Serie B, senza alcun tipo di distinzione basate sulla formula delle operazioni (titolo definitivo o prestito) fra le parti. Una vera e propria rivoluzione, quella voluta dal presidente di Serie C Francesco Ghirelli.

Di seguito il comunicato integrale:

“Art. 1 Lista Calciatori temporanei
1.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato possono utilizzare la “lista calciatori temporanei” (per brevità, infra: “Lista”), il cui modello è allegato al presente Comunicato, nella quale, ferma restando la disposizione di cui al successivo art. 4.6, potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 6 calciatori il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B.
1.2 La presentazione di lista non conforme alle disposizioni di cui al par. 1.1 verrà, a tutti gli effetti, considerata come “mancato deposito” e darà luogo all’irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. 2.

Art. 2 Sanzioni
2.1 Il Consiglio Direttivo di Lega, in caso di violazione di una o più disposizioni previste dall’art. 1, ovvero nel caso in cui la Società utilizzi in gare ufficiali di Campionato uno o più giocatori tesserati a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B non inseriti nella Lista, dopo aver concesso un termine per eventuali difese, disporrà le seguenti sanzioni:
a) decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione dei corrispettivi, da suddividersi in base ai criteri di cui al par. 4, in caso di mancato deposito della Lista in data antecedente alla disputa della prima partita ufficiale di Campionato della stagione sportiva; qualora il deposito venga effettuato tardivamente, la società sportiva dovrà altresì corrispondere una sanzione di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nel deposito;
b) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore tesserato a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B, non inserito nella Lista, in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l’ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 10.000,00
per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato in una partita o frazione di essa;
c) nel caso di reiterazione della precedente violazione, cioè quando una Società utilizzi un giocatore tesserato a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B, non inserito nella Lista, in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga entro l’ultima giornata del girone di andata, la sanzione sarà pari a € 20.000.00 per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato in una partita o frazione di essa;
d) nel caso in cui una Società utilizzi un giocatore tesserato a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B, non inserito nella Lista, in gare ufficiali di Campionato e tale violazione avvenga per la terza volta nella medesima stagione sportiva o in una giornata del girone di ritorno o nel corso dei play-off e play-out del Campionato, la Società inadempiente sarà esclusa dalla ripartizione dei corrispettivi da suddividersi in base al paragrafo 4 ed alla stessa verrà irrogata una sanzione di € 50.000,00 per l’utilizzo di ogni calciatore fuori lista per ogni partita;
e) le sanzioni previste ai punti b, c, d saranno cumulativamente irrogate anche nel caso di mancato deposito della Lista; in tale ipotesi, infatti, tutti i calciatori tesserati a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B utilizzati in una gara di Campionato verranno considerati “fuori lista”.
2.2 Gli importi di cui alle sanzioni irrogate saranno di competenza della Lega Pro; l’esclusione dalla ripartizione dei corrispettivi di cui al par. 4 determinerà l’incremento della c.d. “quota minuto” a favore di tutte le altre società associate.

Art. 3 Variazioni lista ed efficacia
3.1 La Lista può essere variata solo durante i periodi di trasferimenti previsti dalle disposizioni federali. Fanno eccezione le sole ipotesi previste ai successivi articoli 3.3 e 3.4.
3.2 Alla data di chiusura di ciascun periodo dei trasferimenti la Lista diventa definitiva e non più soggetta a variazioni, salve le ipotesi previste ai successivi art. 3.3 e 3.4, sino all’apertura del successivo periodo dei trasferimenti.
3.3 La Lista incompleta può essere integrata, sino al massimo numero consentito, anche al di fuori dei periodi dei trasferimenti, esclusivamente a seguito del tesseramento di calciatori già tesserati per la società ed inizialmente esclusi dalla Lista.
3.4 Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nella Lista un calciatore con cui sia intervenuta una risoluzione di contratto – consensuale o per inadempimento – con un altro calciatore già tesserato per la medesima società.
3.5 Affinché le variazioni della Lista, intervenute durante o fuori dai periodi di trasferimento, abbiano efficacia, le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e notificate alla Lega mediante comunicazione a mezzo pec segreteria-legapro@legalmail.it, da inviarsi prima dell’inizio della gara, con successiva consegna di copia della medesima comunicazione al delegato di gara della Lega. In difetto di notifica preliminare e/o di successiva consegna al delegato di Lega della predetta comunicazione, il calciatore inserito ed utilizzato in gara ufficiale verrà considerato, anche agli effetti di cui all’art. 2, “fuori lista”.

Art. 4 Ripartizione risorse e criteri di calcolo del “minutaggio”
4.1 Premesso che ai sensi dell’art. 22 D. Lgs 9/2008 (Legge Melandri), per come novato dalla L. n. 225/2016, “L’organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per commercializzazione dei diritti di cui all’art. 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l’utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio” e che, alla luce del dettato normativo, il minutaggio è da annoverarsi nell’ambito della voce “per la formazione e per l’utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili”, le risorse del minutaggio verranno ripartite in ottemperanza alle disposizioni di Legge e al Regolamento del Fondo di Mutualità FIGC, nonché in base alla percentuale che l’Assemblea di Lega Pro riserverà alla sopra specificata voce dei costi spesabili.
4.2 Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio:
a) per ciascuna gara di Campionato Serie C sarà determinato il minutaggio di ogni società solo in caso di raggiungimento della soglia minima di 270 minuti e fino alla soglia massima di 450 minuti giocati da calciatori della stessa, tesserati con status 04 e 09 e nati successivamente al 1 gennaio 1998:
– nel caso non venga raggiunta la soglia minima nella gara, alla società verrà registrato il risultato di 0 minuti giocati;
– nel caso venga superata la soglia massima nella gara, alla società verrà registrato il risultato di 450 minuti giocati.
Il risultato dei minuti giocati (min 270, max 450) verrà ponderato prendendo in considerazione i calciatori per i quali possano essere applicati i coefficienti previsti agli artt. 4.3, 4.4 e 4.5 più favorevoli per la società;
b) ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria, alla 7a , alla 14a, alla 21a, alla 28a e alla 35a giornata e successivamente erogata; non verranno presi in considerazione i minuti giocati dalla 36a alla 38a giornata, pur rimanendo operante la normativa di cui agli artt. 1, 2, 3;
c) al termine della regular season si procederà al conteggio finale con ricalcolo delle rispettive quote ed erogazioni e/o addebiti a conguaglio;
d) dette quote saranno calcolate in base all’effettivo utilizzo dei giovani in campo in gare di Campionato attraverso:
> computo del totale dei minuti-giovani assommati da tutti i club;
> individuazione, rispetto alla quota dei corrispettivi disponibile, di un “quoziente giovani” per minuto giocato;
> assegnazione dei corrispettivi ai singoli club in base ai minuti giocati;
e) incremento del quoziente-giovani per i club in caso di vittoria del campionato diretta (+10%) e decremento in caso di retrocessione diretta (-20%);
f) al termine del girone d’andata è previsto un ulteriore decremento del quoziente-giovani, pari al 20% da calcolarsi sulle gare disputate sino a quel momento, per l’ultima classificata qualora il distacco dalla penultima classificata sia superiore agli 8 punti;
g) al termine del girone d’andata è altresì previsto un decremento del quoziente-giovani, pari al 10% da calcolarsi sulle gare disputate sino a quel momento, per la penultima classificata qualora il distacco dalla terzultima classificata sia superiore agli 8 punti; in tal caso è applicato alla squadra ultima classificata, in deroga al punto e), un decremento del quoziente-giovani pari al 30% indipendentemente dal distacco dalla penultima classificata;
h) al termine della stagione regolare è previsto un ulteriore decremento del quoziente-giovani, pari al 20% da calcolarsi sulle gare disputate nel girone di ritorno, per l’ultima classificata qualora il distacco dalla penultima classificata sia superiore ai 10 punti;
i) al termine della stagione regolare è altresì previsto un decremento del quoziente-giovani, pari al 10% da calcolarsi sulle gare disputate nel girone di ritorno, per la penultima classificata qualora il distacco dalla terzultima classificata sia superiore ai 10 punti; in tal caso è applicato alla squadra ultima classificata, in deroga al punto g), un decremento del quoziente-giovani pari al 30% indipendentemente dal distacco dalla penultima classificata;
4.3 La quota dei tesserati con status 04 e 09 da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione:
> 0,80 classe di età 1998;
> 1,00 classe di età 1999;
> 1,20 classe di età 2000;
> 1,40 classe di età 2001 e seguenti;
4.4 La quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, verrà incrementata del 150% per i giovani calciatori provenienti dal proprio settore giovanile (Berretti, Under 17, Under 15, Allievi Prov/Reg; Giovanissimi Prov/Reg, Esordienti), con un tesseramento non inferiore a tre stagioni sportive consecutive. Ai fini
del computo delle tre stagioni sportive consecutive (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche quelle in cui il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club; per stagione sportiva, ai fini della presente disposizione regolamentare, il tesseramento nell’annualità
sportiva (dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo) deve essere mantenuto continuativamente per un periodo non inferiore a cinque mesi.
4.5 La quota, determinata ai sensi dell’art. 4.3, verrà incrementata del 20% per i giovani calciatori tesserati, anche nel corso della stagione sportiva di riferimento, a titolo definitivo.
4.6 Ferma restando la possibilità di utilizzare, anche contemporaneamente, in ogni gara tutti i calciatori inseriti nella “lista calciatori temporanei”, ai fini del calcolo del “minutaggio” possono rientrare nel relativo computo anche le prestazioni sportive rese dagli stessi fino ad un massimo di n. 4 calciatori per ogni gara, a condizione che siano inseriti nella Lista di cui all’art. 1.1, che siano in possesso dei requisiti anagrafici ed il cui tesseramento sia:
A) a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso annuo loro
spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda. Non verranno considerati ai fini del calcolo del “minutaggio” quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B, ma per i quali sia previsto un premio e/o indennizzo in favore della società di Serie A e B.
B) a titolo di cessione o trasferimento temporaneo oneroso da società di Serie A e B, a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo della cessione o del trasferimento e dell’ammontare del compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda.
4.7 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla presente normativa regolamentare le eventuali modifiche tecniche ed interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle società una corretta applicazione della stessa”.

Sezione: News / Data: Gio 18 aprile 2019 alle 12:00 / Fonte: alfredopedulla.com
Autore: Redazione TuttoBari
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