"Con riferimento alla segnalazione da parte della Procura Federale in ordine al comportamento tenuto al termine del primo tempo dall’allenatore della Salernitana Sig. Serse Cosmi questo Giudice Sportivo invita la Procura Federale medesima ad effettuare ulteriori indagini utili ad accertare in modo più puntuale le specifiche modalità della condotta del tesserato sopra indicato. In particolare, invita l’Organo requirente ad ascoltare: - il calciatore destinatario dell’epiteto riportato dai Componenti della Procura, al fine di accertare se lo stesso abbia percepito la frase rivolta nei suoi confronti; - i componenti della squadra arbitrale per verificare se agli stessi sia stata denunciata da tesserati del Bari la condotta in oggetto. Inoltre, occorre accertare con maggiore puntualità se la frase sia stata pronunciata con un tono di voce elevato e a quale distanza l’avversario si trovava dall’allenatore della Salernitana mentre questi pronunciava le parole in contestazione. Accerti inoltre la Procura quanto altro utile ai fini del decidere". E' quanto si apprende dal dispositivo del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di C.

Non l'unico strascico di Salernitana-Bari. 300 euro di multa ai biancorossi, "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto)".

Di 1500 euro la multa, invece, per i granata. Questa la motivazione: "A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto del primo tempo, due bottigliette di plastica semipiene, due accendini e tre bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Azzurra, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, mentre le squadre stavano rientrando negli spogliatoi, tre monete (da € 1,00, € 0,10 e € 0,50) in direzione di un calciatore avversario, monete che cadevano nel recinto di gioco, vicino alle scale dell’ingresso spogliatoio, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)".

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 09:15
Autore: Redazione TuttoBari
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